L’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, interamente gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario – titolari di partita IVA – che siano stati danneggiati dall’emergenza Covid-19
Il contributo fiscale è riconosciuto:
- ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi o diricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro.
- siano in attività (Partita Iva attiva) al momento della presentazione dell’istanza di richiesta del contributo;
- qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese diaprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo).
Soggetti ai quali NON spetta il contributo a fondo perduto:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo;
- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse professionisti).
- soggetti IVA che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito in L. 27 del 24.04.2020 e precisamente:
– Art. 27 – Indennita’ professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
– Art. 38 – Lavoratori dello spettacolo.
Artigiani e commercianti (AGO)
Non sono state citate le indennità di cui all’art. 28 del D.L. 18/2020, pertanto artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria (AGO) riceveranno sia l’indennità del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto se naturalmente avranno avuto la riduzione del fatturato previsto dalla norma.
Il contributo è fiscalmente irrilevante e quindi non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Dal punto di vista contabile si tratta di un tipico contributo in conto esercizio e dovrà essere quindi rilevato in A5 del conto economico.
Come si calcola il contributo
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi riduzione di almeno un terzo). Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. la condizione fa riferimento al fatturato e corrispettivi IVA, a tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi interessati e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di riferimento, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nello stesso mese non rilevanti ai fini IVA.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale varia per tre classi di contribuenti individuate in base ai ricavi o ai compensi 2019:
Fino a 400.000,00 euro di ricavi 2019 20%
Oltre i 400.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro 15%
Oltre 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro 10%
È comunque riconosciuto ai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Facciamo qualche esempio.
DITTA INDIVIDUALE (Commerciante)
Fatturato anno 2019 €350.000
Corrispettivi aprile 2019 €50.000
Corrispettivi aprile 2020 €30.000
Scostamento aprile 2020/aprile 2019 € 20.000 (50.000-30.000). La riduzione va oltre il 33% (è pari al 40%, ovvero, 20.000/50.000), quindi, il contributo spetta.
Essendo il fatturato 2019 pari ad € 350.000 applicheremo la percentuale del 20% (Ricavi fino a € 400.000).
Il Contributo a Fondo Perduto che si potrà richiedere sarà pari ad € 4.000 (scostamento € 20.000 * 20%)
SOCIETA’ SNC
Fatturato anno 2019 €820.000
Corrispettivi aprile 2019 €130.000
Corrispettivi aprile 2020 €102.000
Scostamento aprile 2020/aprile 2019 € 28.000 (130.000-102.000). La riduzione è inferiore al limite previsto del 33% (è pari al 22%, ovvero, 28.000/130.000), quindi, il contributo non spetta.
DITTA INDIVIDUALE (Artigiano)
Fatturato anno 2019 €60.000
Corrispettivi aprile 2019 €8.000
Corrispettivi aprile 2020 €4.500
Scostamento aprile 2020/aprile 2019 € 3.500. La riduzione va oltre il 33% (è pari al 44%, ovvero, 3.500/8.000), quindi, il contributo spetta.
Essendo il fatturato 2019 pari ad € 60.000 applicheremo la percentuale del 20% (Ricavi fino a € 400.000).
Il Contributo a Fondo Perduto calcolato è pari ad € 700,00(€ 3.500*20%) ma si potrà richiedere l’importo minimo previsto per le persone fisiche di € 1.000,00.
SOCIETA’ DI CAPITALI
Fatturato anno 2019 €4.440.000
Corrispettivi aprile 2019 €360.000
Corrispettivi aprile 2020 €220.000
Scostamento aprile 2020/aprile 2019 € 140.000 (360.000-220.000). La riduzione va oltre il 33% (è pari al 39%, ovvero, 140.000/360.000), quindi, il contributo spetta.
Essendo il fatturato 2019 pari ad € 4.440.000 applicheremo la percentuale del 10% (Ricavi da € 1.000.001 fino a € 5.000.000).
Il Contributo a Fondo Perduto che si potrà richiedere pari ad € 14.000 (scostamento € 140.000 * 10%)
Modalità di richiesta del contributo
Il decreto Rilancio demanda a uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
L’istanza dovrà essere presentata dal 15 giugno al 24 agosto – anche tramite intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure apposita procedura web all’interno del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate accessibile dalla propria area riservata della procedura telematica e dovrà contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, compresi i familiari conviventi (titolare, direttore tecnico, amministratori, legali rappresentanti, componenti del Cda, soci di snc, soci accomandatari, ecc.).
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento delle verifiche antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupererà il contributo con un atto di recupero (entro il termine di decadenza di 8 anni) del contributo non spettante, irrogando le sanzioni previste per l’utilizzo di crediti inesistenti (dal 100 al 200 per cento dell’importo erogato e non spettante) e interessi.